Affitto

Le spese accessorie: fra proprietario e inquilino

Le spese accessorie: fra proprietario e inquilino

Con la locuzione “spese accessorie” si fa riferimento all’insieme di spese diverse dal canone di locazione, includendo le spese utenze, le spese condominiali per la manutenzione degli spazi comuni, la manutenzione impianti, la sostituzione degli infissi o la nuova tinteggiatura: Confedilizia e tre sindacati dell’inquilinato (Sicet, Sunia e Uniat) hanno recentemente siglato la nuova tabella di ripartizione spese tra locatore e conduttore, facendo chiarezza e cercando di rendere netta e trasparente la loro distribuzione (qua la tabella di ripartizione delle spese accessorie).

Le spese a carico del proprietario

Indicato nella tabella come “locatore” (lettera “L”), sul proprietario di casa gravano:

  • le spese straordinarie (installazione o ammodernamento degli impianti)
  • il 10% delle spese di portierato
  • l’acquisto degli estintori o la disposizione degli impianti antincendio

 

Le spese a carico dell’inquilino

Indicato nella tabella come “conduttore” (lettera “C”), l’inquilino è chiamato a sostenere:

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  • le spese di manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni
  • le spese per i consumi (di energia, luce, gas, acqua, connettività) e relative letture
  • il 90% delle spese di portierato
  • le ispezioni e collaudi degli impianti (ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e videosorveglianza, ricezione televisiva e flussi informativi)
  • la ricarica degli estintori e la manutenzione degli impianti antincendio

All’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, sia esso un normale contratto d’affitto o un contratto per studenti, è fondamentale che venga indicata la cifra che l’affittuario sarà chiamato annualmente o mensilmente a sostenere per le spese accessorie.

La tabella di ripartizione delle spese accessorie può essere un utile riferimento anche in fase di stipula del contratto: proprietari ed inquilini che volessero integrarla nel loro contratto di locazione possono semplicemente richiamarla espressamente all’interno del contratto, avendo cura di indicare il luogo e la data in cui la tabella è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate (Roma, 30.4.2014) ed il numero di registrazione (n. 8455/3).

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