Affitto

Affitto per brevi periodi: contratto e modalità

Affitto per brevi periodi: contratto e modalità

Pensi sia difficile trovare un appartamento o una stanza in affitto per brevi periodi? Al contrario! Soprattutto negli ultimi tempi, che sia per motivi attinenti allo studio o al lavoro questa è un’esigenza piuttosto comune! E di più, esistono differenti tipologie di contratto idonee a regolamentare queste situazioni “straordinarie” fra proprietari e inquilini itineranti. Se prima abbiamo parlato di come ottimizzare la propria ricerca di un alloggio per brevi periodi (ad esempio nell’articolo affitto per brevi periodi), adesso ci dedicheremo alla parte normativa, partendo dalle basi: innanzitutto è bene sapere che la legge prevede che ogni forma di ospitalità retribuita debba essere regolata per legge e che sia necessario registrare ogni ospite pagante, anche se solo per pochi giorni. Gli affitti che durano meno di diciotto mesi vengono considerati di “breve periodo” e proprio per questa ragione possono essere affrontati con formule diverse rispetto al contratto di locazione standard.

Gli affitti brevi, infatti, sono sottratti alla nota legge 431/1998 riguardante le locazioni ordinarie di immobili adibiti ad uso abitativo; per questi, è dunque una certa flessibilità: in particolar modo obblighi, doveri e condizioni di pagamento sono rimessi a discrezione delle parti che sottoscrivono il contratto. Essenziali sono però le motivazioni del soggiorno; motivi di studio, trasferte lavorative, controlli di salute o semplici giri turistici che siano, per ognuna di queste possono essere previste delle regole specifiche.

Analizziamo ora i casi più comuni di affitto per brevi periodi: quello per motivi turistici e quello per motivi transitori (di lavoro o di studio).

Affitti brevi di natura turistica

I modelli principali di contratto che possono essere stipulati fra coinquilini viaggiatori e proprietari affittacamere non professionali sono due: il contratto week-end, generalmente utilizzato per affitti di pochi giorni, e il contratto casa vacanze, utilizzato invece per periodi di soggiorno un po’ più lunghi ma comunque inferiori a trenta giorni. Negli ultimi anni si sono fatti strada sul web degli appositi portali specializzati nel settore: fra questi un riferimento particolare merita AirBnb: piattaforma nata nel 2007, permette a tutti coloro che possiedono uno spazio adibito all’ospitalità (che può oscillare tra un comune divano letto in cucina ad una vera a propria camera degli ospiti in appartamenti residenziali) di inserire il proprio annuncio di modo che chi sia alla ricerca di una sistemazione temporanea possa trovare facilmente ciò di cui ha bisogno. Il sito offre diverse garanzie, sia per il proprietario, il quale può riservarsi di rifiutare la prenotazione o accettarla dietro esibizione virtuale di un valido documento di identità, sia per il turista-lavoratore, il quale effettua il versamento che, tra l’altro, verrà consegnato al proprietario solo dopo due giorni  dalla fine del soggiorno. Oltre alle spese per il soggiorno richieste dal proprietario, però, l’inquilino dovrà farsi carico anche di eventuali costi per la pulizia dell’alloggio.

Seguici e resta aggiornato sul tema affitti:
- ? Le news con la nostra pagina Instagram
- ? Gli annunci in uno dei nostri canali Telegram
- ? Confrontati nelle nostre community Facebook

Nonostante si tratti di un contratto “smart” e adattabile a diverse esigenze, è importante che,  oltre alla durata della locazione e all’entità del canone, vengano inserite tutte le richieste specifiche da parte del proprietario, in particolare quelle che riguardano eventuali spese accessorie e il deposito cauzionale. Nessuno di questi due tipi di contratto, però, prevede obblighi particolari di bolli o imposte, a meno che chi affitta non eserciti questa come attività professionale.

Affitti brevi di natura transitoria

Per i soggiorni superiori a trenta giorni è prevista invece la formula dell’affitto breve non turistico ed è necessario stipulare (e registrare con bollo e raccomandata) un vero e proprio contratto, detto contratto di locazione temporaneo o contratto transitorio. Anche in questo caso le parti concordano in modo autonomo (tranne nelle città ad alta tensione abitativa, nelle quali vige invece un canone concordato) l’importo del canone e del deposito cauzionale. Il proprietario ha l’obbligo di dichiarare, oltre alla ragione della locazione, anche la presenza della persona in affitto all’autorità locale. Anche per questo tipo di contratto è possibile utilizzare la modalità di registrazione con  cedolare secca in modo da avere accesso ad un sistema di tassazione a regime agevolato.

Ma attenzione! Sapere chi entra in casa e perché è importante per più ragioni, e non per forza strettamente legate al rapporto fra proprietario ed inquilino. Quest’ultimo, in particolare, è bene che tenga presente che il subaffitto, di norma, è vietato, anche se nulla impedisce di concordare col proprietario la presenza di un sostituto temporaneo (ma in caso di danni causati alla camera e/o all’immobile il sublocatore resta il diretto responsabile, con tutte le conseguenze che ne derivano). Invece, nel caso in cui il proprietario ometta di indicare la specifica esigenza temporanea, il contratto transitorio non è considerato valido ed è soggetto alla disciplina standard dei contratti a canone libero (4 anni + 4 anni). Stessa cosa accade nel caso in cui si rinnovi un contratto transitorio già concluso e di cui sia scaduto il termine: il contratto rinnovato rientrerà automaticamente nella tipologia di quelli standard.

In conclusione: a prescindere da che siate cani pastore o uccelli migratori, dal vostro stile di vita e dalle motivazioni che vi spingono a spostarvi da un luogo all’altro, non dimenticate di trovare la soluzione contrattuale che più si adatta a voi e alle vostre esigenze!

Piaciuto questo articolo?
x